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Accesso Civico (semplice e generalizzato)
SERVIZIO: Segreteria Generale
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Accesso Civico
DESCRIZIONE: Nel presente procedimento sono descritti i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei seguenti diritti:
– l’accesso civico “semplice”, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
– l’accesso “generalizzato” che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli assoggettati al regime di riservatezza.
Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha modificato ed integrato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cosiddetto “decreto trasparenza”) con particolare riferimento al diritto di accesso civico, introducendone una nuova forma, il cosiddetto “accesso civico generalizzato”.
L’ Accesso Civico “Semplice”
L’accesso civico “semplice” è un istituto introdotto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, ed è regolato dal primo comma dell’art. 5. E’ correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. E’ pertanto il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’accesso civico può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici: infatti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs 33/2013, tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Questo istituto differisce dal “diritto di accesso” agli atti e ai documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, (il cosiddetto “accesso documentale”) che ha lo scopo di tutelare un interesse giuridico particolare e può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi, ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (generalizzato e non).
L’ Accesso Civico “Generalizzato”
L’accesso civico “generalizzato” è un diritto esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
Scopo dell’accesso civico generalizzato è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici. I casi di esclusione e limiti all’accesso civico sono disciplinati dall’art. 5-bis del decreto n. 97/2016.
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del costo sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione dei supporti materiali. 97/2016.
Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
Modalità di esercizio dell’Accesso Civico “Semplice e Generalizzato”
L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide ed “equivalenti” alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
- se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità;
- se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
- se sono sottoscritte con firma digitale;
- se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
- che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
- che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.
Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta (all’indirizzo Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Via A. Manzoni 11, 90133 Palermo), fax (0916161903) o direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
La richiesta di accesso civico “semplice” va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale entro 30 giorni procede alla pubblicazione dei documenti, informazioni o dati nel sito, e trasmette o comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Sezione Territoriale dell’UICI di Palermo è Avv. Tommaso Di Gesaro
Telefono: 0916162405
email: uicpa@uici.it
Nel caso di accesso civico “generalizzato”, l’istanza va indirizzata al Dirigente del settore competente – nel caso in cui l’istante sia a conoscenza dell’ufficio che detiene il dato/documento richiesto – o al Protocollo generale dell’Ente – nel caso in cui non sia a conoscenza di tale informazione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
Il responsabile del procedimento è quello individuato dal servizio al quale è rivolta l’istanza.
Potere Sostitutivo
Titolare del Potere Sostitutivo è il Segretario territoriale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail:
uicpa@uici.it
Normativa
legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
D. Lgs. 33/2013;
art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
Contatti
Per la presentazione delle istanze:
email: uicpa@uici.it
pec: uicipa@pec.it
fax: 091 6162405 – 091 6161903
Consegna a mano: Servizio Protocollo – Via Alessandro Manzoni, 11 – 90133 Palermo (PA)
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato: 8.30-13.30
martedì e giovedì: 16.00 – 19.30
5 allegati:
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Registro accesso civico semplice 0 bytes
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All. n. 1 Accesso civico 0 bytes
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All. n. 2 Accesso civico 0 bytes
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Modalità Accesso civico semplice 0 bytes